La giurisprudenza tende a ritenere utilizzabili ai fini di un processo italiano dichiarazioni assunte all\u2019estero senza l\u2019impiego del metodo dell\u2019esame incrociato. Una statuizione del genere desta stupore, se si considera che l\u2019art. 111 comma 4 Cost. impone il principio del contraddittorio nella formazione della prova dichiarativa. Non si pu\uf2 dire, per\uf2, che la vigente disciplina delle rogatorie sia netta nell\u2019escludere l\u2019utilizzabilit\ue0 delle prove dichiarative raccolte all\u2019estero senza l\u2019osservanza degli artt. 498 s. c.p.p. L\u2019art. 431 comma 1 lett. f c.p.p. prescrive che nel fascicolo per il dibattimento vanno inseriti i verbali delle testimonianze alle quali \uabi difensori sono stati p...